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  • Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Stalking: l'evento del reato

Aggiornamento: 20 mag 2022

Le condotte di minaccia e molestia reiterate devono essere poste in essere in maniera tale da cagionare tre tipi di evento, previsti in via alternativa:

  • cagionare un perdurante e grave stato stato di ansia o di paura;

  • ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva;

  • costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

1.1. Quanto al “perdurante e grave stato di ansia o di paura” i primi commentatori lo avevano inteso come come vero e proprio stato patologico, processualmente accertabile mediante consulenze tecniche. La giurisprudenza, invece, non richiede la prova scientifica della patologia e sembra accontentarsi del confronto dei sintomi comportamentali della vittima con la situazione pregressa.

1.2. Il fatto di “ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” è l’evento che ricorre più frequentemente nella casistica dello stalking. Esso non richiede l’accertamento di uno stato patologico nella vittima, potendo il giudice basarsi su massime d’esperienza. Dovendo il timore essere “fondato”, sono penalmente irrilevanti timori del tutto immaginari o fantasiosi della vittima.

1.3. “Costringere [la vittima] ad alterare le proprie abitudini di vita” è locuzione pericolosa, poiché si pone ai confine con la molestia e il disturbo alle persone, contravvenzione punita dall’art. 660 Cp, con pene molto meno severe. Per questa ragione, tenuto conto della gravità della pena, si è ritenuto che tale locuzione vada interpretata in modo restrittivo: occorrerebbe pur sempre il verificarsi di un timore di cui ai punti precedenti. Sono in ogni caso esclusi piccoli mutamenti nelle consuetudini di vita.

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