Se si eccettuano i condoni, l'estinzione di un reato urbanistico può essere conseguita solo tramite rilascio di “permesso di costruire in sanatoria” (art. 45, III, DPR 380/01). Quest'ultimo si fonda sull'“accertamento di conformità” di cui all'art. 36 del medesimo DPR che è necessario anche per sanare gli interventi di cui all'art. 22, III (cd. SUPERDIA).
Per tutti gli altri tipi di interventi soggetti a mera SCIA l'accertamento di conformità consente di sanare l'abuso attraverso il mero pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 37, IV, DPR 380/01). L'accertamento di conformità è volto a verificare che l'intervento edilizio risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento di presentazione della domanda di sanatoria.
La giurisprudenza ha ribadito che la spontanea demolizione del manufatto abusivo non produce alcun effetto estintivo del reato. Essa infatti non trova riscontro in alcuna disposizione normativa. Inoltre l'abuso edilizio consiste in un reato istantaneo che si consuma nel momento della realizzazione dell'opera. Sotto questo profilo il TU per l'attività edilizia è stato sottoposto ad aspre critiche, perché, secondo l'art. 181, comma 1-quinquies d.lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la demolizione di una costruzione in zona sottoposta a vincoli è invece idonea ad estinguere il più grave reato paesaggistico.
Di conseguenza, non appare razionale che la rimessione in pristino di immobili soggetti a vincoli paesaggistici estingua il reato, mentre la medesima attività su immobili non vincolati non produca il medesimo effetto.
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