Da anni è in corso una tendenza legislativa volta a ridurre o eliminare l'intervento pubblico di verifica dei requisiti afferenti la conformità a norme urbanistiche e non solo. In questo senso si pone pure l'introduzione della SCIA, cui viene allegata l'asseverazione di conformità di un tecnico.
Questi oggi svolge un servizio di pubblica utilità (v. art. 359 Cp), un tempo svolto dall'Amministrazione. Grazie alla certificazione tecnica di conformità dell'opera a determinati requisiti, oggi i tempi autorizzativi si sono molto ridimensionati.
A questa semplificazione burocratica corrisponde una maggiore esposizione del tecnico sotto il profilo della responsabilità penale connessa all'oggetto della certificazione rilasciata (in allegato alla SCIA). Infatti la Pubblica Amministrazione e i consociati ora ripongono affidamento sulla veridicità dell'asseverazione, dichiarazione, attestazione, certificazione ecc..
Attestare requisiti non veri comporta l'induzione in errore dell'Amministrazione compiendo, in presenza del dolo, un falso ideologico in certificati.
Tale condotta, punita in via generale per qualunque certificazione falsa dall'art. 481 Cp, è sanzionata anche dall'art. 19 c. 6 L. 241/90 con riguardo a false attestazioni di corredo alla SCIA e dall'art. 20 c. 2 D.Lgs. 139/06 per la falsa certificazione di requisiti antincendio con la pena della reclusione da uno a tre anni.
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