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TRUFFE E ALTRE FRODI ANCHE TRAMITE INTERNET

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Sempre più spesso società straniere, che chiedono finanziamenti per progetti imprenditoriali in Italia subiscono truffe (art. 640 Cp).


I truffatori si fingono esponenti di banche o di fondi d’investimento, disponibili ad erogare la somma richiesta a tassi assai convenienti. In cambio viene richiesto all’imprenditore un versamento in contanti a titolo di provvigione, spese o assicurazione. 

 

Sovente i truffatori entrano in contatto con le vittime sfruttando le loro inserzioni e si presentano con cognomi di famiglie facoltose. Nei primi contatti telefonici o e-mail si dimostrano più o meno interessati al tipo di attività che necessita di essere finanziata. Il primo incontro avviene tipicamente presso hotel o ristoranti rinomati, ove essi si presentano a bordo di auto di lusso, al fine di ingenerare una sensazione di solidità patrimoniale. Altri incontri vengono organizzati anche presso uffici appositamente affittati. 

 

Il luogo di conclusione dell’affare viene frequentemente spostato all’ultimo momento, onde evitare eventuali appostamenti di forze dell’ordine preavvertite. Ivi i truffatori chiedono di poter verificare le banconote e appena ne entrano in possesso si danno alla fuga.


La presentazione della querela va meditata perché l’ingresso in Italia con denaro non dichiarato superiore a 10.000 € può essere sanzionato per via amministrativa con somme fino al 50% sull’importo eccedente il consentito (Art. 9, D.Lgs. 195/08).

 

 

 

Truffe tramite internet

 

Si tratta di un fenomeno in larga espansione, che può manifestarsi mediante infinite modalità e costituisce uno dei reati contro il patrimonio più diffusi, poiché gli artifici usati dai truffatori sono sempre più sofisticati.

 

Secondo la prevalente giurisprudenza, deve ritenersi integrata la truffa contrattuale online in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile, giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta online. In questa prospettiva, si è ritenuto che la vendita tramite un sito internet noto come eBay non seguita dalla consegna del bene a fronte del pagamento dello stesso integrerebbe gli artifici e raggiri della truffa. In altre parole, secondo alcuni, questo tipo di truffa si consumerebbe non con l’induzione in errore, ma con la volontà da parte del truffatore di non adempiere all’obbligazione assunta. Il momento in cui si concretizza il reato non sarebbe pertanto quello del regolamento monetario, come avviene di regola, quanto quello del carente adempimento dell’obbligazione. Una parte della dottrina ritiene questa tesi molto discutibile, assumendo che l’annuncio sul sito internet non sia di per sé sufficiente a qualificare l'induzione in l’errore, inoltre il truffatore che abbia ideato la frode potrebbe nel frattempo ravvedersi e provvedere comunque alla spedizione della merce.

 

Quale che sia la modalità fraudolenta, nel momento in cui ci si renda conto di aver subito una truffa, bisogna sporgere tempestivamente querela, possibilmente rivolgendosi ad un avvocato esperto in questo genere di reati al fine di fare tutto il possibile per recuperare il danno subito.

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