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REATI ALIMENTARI

L. 283/62 e Artt. 440 ss. Cp

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La filiera alimentare muove dalle materie prime provenienti dall'agricoltura o dall'allevamento e perviene al consumatore dopo vari passaggi consistenti nell'attività industriale di lavorazione, trasformazione, trattamento, confezionamento e, infine, nell'attività di distribuzione e vendita.

 

Il potenziale rischio per la salute dei consumatori deriva dalla modifica della composizione analitica del prodotto, dalla sua conservazione, dal rispetto di norme igieniche e sanitarie, dalla sua qualificazione esteriore ecc..

 

Nell'ordinamento italiano esiste una serie di norme di rango nazionale e comunitario poste a tutela della salubrità degli alimenti. La maggior parte di esse sono contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel codice penale agli artt. 440 ss..

 

Tendenzialmente il trasgressore di determinate regole precauzionali viene punito per il solo fatto di aver violato la regola, mettendo presuntivamente o concretamente a rischio il consumatore. In altre parole, ai fini della consumazione del reato, non è necessario che il consumatore abbia subito conseguenze fisiche per aver ingerito sostanze alimentari. Si tratta pertanto di reati di pericolo.

 

Buona parte di questi reati consistono in mere contravvenzioni. Anche per questa ragione, spesso si tratta da reati punibili a titolo di colpa.

 

L'art. 5, l. 283/1962 vieta di detenere, utilizzare, vendere, somministrare, sostanze alimentari: A) private in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore; B) in cattivo stato di conservazione; C) oppure contenenti cariche di microbi superiori a quanto consentito; D) o comunque nocive; E) [abrogato] -; F) colorate in modo non autorizzato; G) con aggiunta di additivi chimici non autorizzati; H) contenenti residui tossici utilizzati in agricoltura. I contravventori sono puniti con sanzioni pecuniarie a seconda dalla violazione.

 

L'art. 6 della stessa legge punisce con sanzione pecuniaria la produzione, il commercio e la vendita di sostanze tossiche, additivi e surrogati senza la prescritta autorizzazione ministeriale.

 

Va evidenziato che nel caso in cui la frode alimentare si sia rivelata tossica, non sono concedibili la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

 

L'art. 12 l. 283/62 prevede una sanzione pecuniaria per chiunque introduca in Italia sostanze alimentari non rispondenti ai requisiti della legge.

 

L'art. 35 d.lgs. 224/2003, recependo la direttiva 2001/18/CE, punisce con l’arresto da 6 mesi a 3 anni o con l’ammenda sino ad € 51.700 chiunque immetta sul mercato un OGM senza aver preventivamente proceduto alla relativa notifica all’autorità nazionale o di altro stato della CE.

 

I reati più gravi in materia alimentare sono contenuti nel codice penale. Così, tra i più comuni, l'art. 440 c.p., sanziona l'adulterazione e la contraffazione di acque e sostanze alimentari.

 

Anche la mera detenzione ai fini commerciali di sostanze alimentari contraffatte (cioè formate con sostanze diverse da quelle normali) o nocive è punita con le pene dall'art. 442 c.p..

 

Questi reati sono punibili sia a titolo di dolo che a titolo di colpa. In quest'ultimo caso vengono sanzionati in maniera attenuta (art. 452 c.p.).

 

Essi, ovviamente, possono concorrere con reati ben più gravi come le lesioni (art. 590 c.p.) e l'omicidio colposo (art. 589 c.p.), nel caso in cui la sostanza ingerita provochi tali conseguenze.

 

Accanto alle frodi alimentari aventi profili prettamente sanitari, esistono frodi dal profilo prevalentemente commerciale, come la vendita di prodotti aventi caratteristiche diverse da quelle dichiarate (art. 515 c.p.) o la vendita di prodotti con segni distintivi mendaci (art. 517 c.p.).

 

In apparenza si tratta di reati comuni commissibili da chiunque anche se, in sostanza, ne rispondono penalmente i rappresentanti e gli amministratori delle imprese alimentari.

Oltre alle sanzioni penali, in questa materia esistono una serie di sanzioni amministrative, come accade per le violazioni concernenti la rintracciabilità delle merci.

 

Accanto al commercio di sostanze alimentari contraffatte (art. 442 c.p.) il codice penale punisce altresì il commercio e la somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.) ovvero la loro somministrazione in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.).

L'intensificazione dei controlli, dovuta anche ad una catena alimentare sempre più globale, ha moltiplicato le contestazioni di reati in materia alimentare. Talvolta le indagini raggiungono pure gruppi detentori di brand di fama planetaria.

 

Conseguentemente, la difesa in sede penale diviene assai importante anche sotto il profilo dell'immagine commerciale dell'impresa, fattore che non deve mai essere dimenticato da parte dell'avvocato penalista nel predisporre la strategia difensiva.

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