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AGGIOTAGGIO COMUNE: rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato

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La norma tutela l'interesse pubblico contro le manovre fraudolente per il rialzo dei prezzi e delle quotazioni di tutte le merci del mercato.

 

Autore di questo reato può essere chiunque.

 

Sono previste due modalità alternative di realizzazione del reato. La prima consiste nel pubblicare o divulgare notizie false, esagerate o tendenziose. La seconda nell'adoperare altri artifici atti ad incidere sul prezzo delle merci o sui valori di borsa o sul mercato pubblico nazionale. Per pubblicazione si deve intendere la comunicazione di una notizia tramite il mezzo della stampa. Per divulgazione si intende la comunicazione della notizia ad un numero indeterminato di persone, onde questa sua ampia portata assorbe la pubblicazione. È sufficiente che la divulgazione si estenda ad una zona sufficientemente vasta della nazione in modo da poter nuocere alla pubblica economia. Il mezzo e il modo di comunicazione sono indifferenti.

Per “notizia” deve intendersi una descrizione precisa di circostanze di fatto consistenti in dati economici, politici, finanziari, sociali o commerciali. La notizia è “falsa” se i fatti narrati non corrispondono alla realtà. È esagerata la notizia vera che presenta i fatti in una dimensione ingigantita, mentre è tendenziosa quella riferita ad un fatto reale ma che è riportato in maniera distorta e strumentale al fine di trarre in errore. 

Sul significato da attribuire ad “altri artifizi”, vi sono due interpretazioni diverse. Una oggettiva, secondo la quale il reato si configura solo se l'agente ha usato mezzi intrinsecamente illeciti. Una soggettiva, secondo la quale l'artificio si configura in ogni comportamento fraudolento in rapporto alle finalità perseguite dall'agente. Certo è che gli “altri artifizi” devono essere idonei ad ingannare e produrre una indebita variazione del prezzo. 

 

Si tratta di un reato di pericolo, pertanto la condotta deve essere idonea a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nella lista di borsa o negoziabili nel pubblico mercato. 

 

Costituiscono oggetto materiale del reato, il prezzo delle merci e la quotazione dei valori. Per merce si deve intendere ogni cosa che ha un valore di scambio. Per valori devono intendersi i titoli di credito sia italiani che stranieri e i titoli di debito pubblico, le obbligazioni, la moneta e le azioni.

 

L'elemento soggettivo è costituito sia dal dolo specifico caratterizzato dal fatto di divulgare notizie atte a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo con la consapevolezza del carattere ingannatorio e fraudolento dell'azione, finalizzato a turbare il mercato interno dei valori o delle merci.

 

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è stata realizzata la condotta idonea a turbare il mercato interno. Non è essenziale che il comportamento dell'agente abbia prodotto l'alterazione fraudolenta dei prezzi, ma è sufficiente che abbia determinato il pericolo di tale conseguenza.

 

Il tentativo non è ammissibile proprio perché si tratta di reato di pericolo.

 

La norma prevede tre circostanze aggravanti speciali la prima delle quali attiene all’ipotesi in cui l'aumento o la diminuzione dei prezzi si verifichino effettivamente.

 

Tra l'ipotesi prevista dall’art. 501 cp e le ipotesi speciali di aggiotaggio manipolativo (artt. 2637 c.c. e 185 TUF), non vi è concorso formale tra i reati predetti, ma un concorso apparente di norme con il conseguente assorbimento dell'aggiotaggio comune nell'ipotesi speciale.

 

Il rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio è un reato procedibile d’ufficio. La competenza è del tribunale monocratico.

 

Normalmente per questo reato non sono ammesse le intercettazioni telefoniche e le misure cautelari personali. È consentita la sola misura cautelare personale del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

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