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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

La bancarotta fraudolenta distrattiva

In genere la condotta distrattiva consiste nel distacco di beni o altre utilità dal patrimonio dell'impresa con conseguente impoverimento dell'asse concorsuale o in qualsiasi azione diretta ad impedire che un bene della società fallita sia utilizzato per il soddisfacimento della massa dei creditori.

Per la configurazione del delitto non è necessaria l'estromissione fisica del bene. L'insorgere di obbligazioni che comportino una perdita di ricchezza come un preliminare di vendita o l'emissione di cambiali a favore di società collegate può essere sufficiente.

Tendenzialmente, sul piano indiziario, l'operazione distrattiva non deve apparire giustificabile nella logica del perseguimento dell'oggetto sociale dell’impresa.

Così l'effettuazione di pagamenti fittizi con l'annotazione delle rispettive passività integra il reato in questione. Parimenti, un contratto di locazione stipulato per finalità estranee all'azienda in previsione del fallimento con lo scopo di trasferire liquidità ad altro soggetto giuridico costituisce condotta distrattiva. Non assume valenza illecita l'operazione che si risolva in un complessivo vantaggio per l'impresa come avviene per i saldi e le vendite al ribasso. L'assegnazione di elevati compensi agli amministratori non costituisce distrazione nei limiti in cui si tratti di somme ragionevoli.

La bancarotta distrattiva, tendenzialmente assorbe in sé il delitto di appropriazione indebita.

La condotta illecita deve essere sorretta dal dolo generico.

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