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  • Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Alimenti adulterati o mal conservati

Aggiornamento: 20 mag 2022

L’art. 5 c. 1/a della Legge 283/62 punisce con arresto fino a un anno o ammenda da 300 a oltre 30.000 € la preparazione, detenzione, vendita e somministrazione di sostanze alimentari adulterate.

Si tratta di un reato di pericolo. Per la sua consumazione non è necessario il perfezionarsi di una compravendita. Basta la preparazione o la detenzione finalizzata all’utilizzo successivo del prodotto.

Responsabili possono essere tutti coloro che, anche a titolo di colpa, concorrono nella immissione sul mercato dell’alimento o nelle attività propedeutiche.

Il luogo di consumazione e quindi di competenza territoriale coincide con quello della messa in commercio o prima ancora nella detenzione dell’alimento adulterato.

Si considerano non genuine non solo le sostanze alterate artificiosamente, ma anche quelle semplicemente prive dei principi nutritivi caratteristici di un determinato alimento o che li contengano in maniera troppo ridotta.

L’art. 5 c. 1/b punisce anche il cattivo stato di conservazione di alimenti. È pacifico che si tratti di un reato autonomo, diverso dal precedente, ma in giurisprudenza non è chiaro se si tratti di un reato di mero pericolo o se invece occorra la verificazione di un danno. La conservazione è inidonea quando viola la legge o i regolamenti e non ha nulla che fare con la data di scadenza indicata sul prodotto, il cui superamento configura solo un illecito amministrativo.

Ove gli alimenti si presentino all’evidenza mal conservati, secondo la giurisprudenza non è necessario procedere al prelievo di campioni.

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