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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Rivelazione di segreti scientifici, industriali e professionali

Aggiornamento: 20 mag 2022

L’art. 623 Cp punisce con reclusione fino a 2 anni chiunque, venuto a conoscenza per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, concernenti scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le riveli o le impieghi a proprio o altrui profitto.

Autore del reato può essere sia un dipendente, che un soggetto esterno, anche se la casistica giurisprudenziale riguarda soprattutto condotte di dipendenti successive alla cessazione del rapporto di lavoro. L’art. 110 cp consentirebbe di punire altresì il terzo beneficiario della rivelazione, che pertanto concretizza un atto di concorrenza sleale, ma la questione in giurisprudenza è incerta.

La Cassazione ritiene che pure la rivelazione del know how, inteso come insieme coordinato di regole tecniche, di per sé non inventive, volte a gestire un processo industriale, integri il delitto in questione.

La configurazione di questo reato é stata invece esclusa per la rivelazione di segreti commerciali di una società afferenti i rapporti con i clienti, l’organizzazione, i movimenti d’affari ecc..

Questi possono formare oggetto di tutela dell’art. 622 Cp, che punisce con pena fino a un anno le rivelazione di segreti professionali. Infatti sul lavoratore subordinato incombe un dovere di riservatezza e lealtà aziendale sancito dall’art. 2105 c.c. con riferimento a qualunque informazione attinente l’organizzazione e i metodi produttivi aziendali.

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