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  • Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Osservazioni sulla condotta del nuovo inquinamento ambientale

Aggiornamento: 20 mag 2022

Dopo il fallimento di noti processi per disastro da inquinamento ambientale (v. caso Eternit), è stata promulgata la L. n. 68 del 22/5/2015, che introduce una serie di nuovi delitti nel Codice penale. Tra questi, l’“inquinamento ambientale”, previsto dall’art. 452-bis Cp, che punisce con reclusione da 2 a 6 anni e con multa da € 10.000 ad € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque, dell’aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Di seguito si riportano brevemente alcuni concetti che potrebbero indurre dubbi interpretativi.

Il reato presuppone un evento dannoso, che può realizzarsi con qualsiasi condotta, attiva od omissiva, purché si tramuti nella compromissione o nel deterioramento significativo e misurabile dei beni ambientali indicati.

La “compromissione” dovrebbe individuare una situazione irrimediabile, mentre il “deterioramento” sembra far riferimento ad ipotesi di eventi dannosi meno gravi.

Le condotte dovranno, inoltre, essere “significative” e “misurabili”, il che vuol dire che dovrà ricorrere una chiara evidenza dell’evento inquinante in virtù della sua dimensione, connotato dalla oggettiva possibilità di quantificazione dell’alterazione.

Perplessità desta la scelta del termine “abusivamente”, che dovrebbe significare una condotta realizzata in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.


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