Nella bancarotta fraudolenta preferenziale, l'interesse protetto dalla legge è ancora una volta la tutela dei creditori.
La condotta non consiste in distrazioni o occultamenti di utilità, bensì nell'alterazione della par condicio creditorum mediante pagamenti preferenziali o la simulazione di titoli di prelazione.
I creditori, infatti, hanno eguale diritto di essere soddisfatti, fatte salve le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) e i crediti prededucibili (art. 111 l.fall.).
Normalmente, la sanzione per il creditore indebitamente favorito è di tipo civile e consiste nella revocatoria del pagamento. La sanzione per il debitore fallito che abbia pagato preferenzialmente è di tipo penale ed è costituita dal delitto di bancarotta preferenziale, punito con la reclusone da 1 a 5 anni.
In casi particolari, il creditore consapevole del dissesto del debitore, che nel soddisfare il proprio credito, leda consapevolmente la par condicio creditorum può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso in bancarotta preferenziale.
Il pagamento deve estinguere un credito effettivamente esistente, diversamente si tratterebbe di una bancarotta per distrazione.
Si discute se il pagamento conseguente a decreto ingiuntivo integri il reato in questione: secondo alcuni graverebbe sul debitore l'onere di eccepire al giudice dell'esecuzione la preferenzialità del pagamento.
La simulazione di titoli di prelazione, consiste nel far apparire un pegno, un'ipoteca o una causa di privilegio invero inesistente. La simulazione deve cadere solo sulla garanzia e non sul credito, in quanto se anche il credito fosse simulato si tratterebbe di bancarotta distrattiva.
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