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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

L'oggetto materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale

Il reato di bancarotta fraudolenta [art. 216, RD 267/1942 (c.d. legge fallimentare)] punisce la distrazione, l'occultamento, la dissipazione, la distruzione dei beni dell'imprenditore, che secondo l'art. 2740 c.c. costituiscono garanzia dei creditori. Rientrano nel patrimonio aziendale i beni materiali (impianti, giacenze di magazzino ecc.) il denaro e i beni immateriali. Tra questi ultimi vi sono i diritti sulle cose (proprietà, servitù, pegno), i diritti di credito, i diritti sulle opere dell'ingegno. Secondo la giurisprudenza anche i beni di provenienza illecita fanno parte del patrimonio d'impresa. Parimenti i beni futuri. Quanto all'avviamento, si tende a non considerarlo patrimonio poiché non separabile dall'azienda e perché mera aspettativa per conseguire eventuali risultati economici maggiori. Secondo alcune decisioni la distrazione di beni posseduti in leasing integrerebbe il reato in questione. Altre pronunce ritengono che solo con il pagamento dell'ultimo canone di leasing il cespite entra nel patrimonio dell'impresa. La restituzione di beni acquistati dall'imprenditore con patto di riservato dominio e di beni detenuti in conto vendita (si pensi alla alla restituzione di macchinari a favore della controllante), secondo la Cassazione non costituisce attività distrattiva. La conversione di un bene nel suo controvalore in denaro, se congrua, non costituisce distruzione e, quindi, non integra il reato di bancarotta. Non possono formare oggetto di garanzia verso i creditori beni strettamente personali, assegni alimentari, pensioni, stipendi destinati al mantenimento proprio e della famiglia.

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