Lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali è penalmente sanzionato dall’art. 137 D.lgs. 152/06. Le sostanze liquide sono trattate in maniera speciale rispetto ai rifiuti, pur potendo rientrarvi. Di conseguenza, anche la disciplina sanzionatoria è differente.
L'elemento distintivo non è legato solo alla consistenza, liquida o solidità, della sostanza, ma anche alla modalità, diretta o indiretta, con cui l’autore si disfa della cosa.
Si parla di “scarico” quando ci si trova dinanzi ad un sistema permanente di convogliamento ‘diretto’ dei liquidi mediante qualsiasi sistema di deflusso duraturo, costituito da condotte o anche solo da elementi naturali. Al contrario, nel momento in cui le sostanze liquide vengono trasportate (p.es. mediante autobotte) o stoccate (p.es. in un depuratore) si parla di “rifiuto”, pur trattandosi del medesimo prodotto.
Secondo la giurisprudenza, lo scarico può essere anche discontinuo o a intermittenza, purché direttamente collegato ad un ciclo industriale.
Lo scarico occasionale, ove manchi un collegamento fisico con un ciclo produttivo, può essere sanzionato solo sulla base della disciplina prevista in materia di rifiuti.
I reati relativi agli scarichi sono di natura contravvenzionale. Sono previste varie aggravanti a seconda dalla pericolosità delle sostanze scaricate. Solo una parte di tali violazioni è estinguibile con oblazione.
Lo scarico di acque reflue industriali è punito anche a titolo di colpa, dovuta per esempio a mera negligenza.
Altre contravvenzioni in materia di scarichi sono legate alle autorizzazioni necessarie ovvero alla violazione delle prescrizioni in esse contenute.
I reati in materia di inquinamento idrico hanno natura permanente, cessando solo con la cessazione dello scarico o il rilascio dell’autorizzazione.
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