Secondo l'art. 183 del D.lgs. 152/06, si intende per "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
La gestione dei rifiuti dell'impresa può dare luogo alla consumazione di reati a vario titolo. Così, ad esempio, sono puniti penalmente l'abbandono, la discarica, la raccolta, lo smaltimento, il deposito incontrollato di rifiuti. Allo stesso modo sono previste anche violazioni in materia di autorizzazioni e di circolazione dei rifiuti.
Nei processi, di sovente, il problema preliminare consiste nel comprendere se determinati beni costituiscano o meno rifiuti. Infatti, sul piano della prova, la qualifica di rifiuto a volte è di complesso accertamento. L'effettiva qualifica di rifiuto deve essere accertata alla luce delle circostanze di fatto. I sottoprodotti non sono rifiuti, ma la distinzione può essere difficile, poiché quasi ogni merce può essere riutilizzata per qualche fine ulteriore, basti pensare ai residui di una lavorazione. Dal sottoprodotto si distinguono le materie prime secondarie, le quali, provenendo da operazioni di recupero di rifiuti, perdono tale qualità, sempre che possiedano una serie di caratteristiche.
Da quanto sopra espresso deriva che possono costituire rifiuto anche molte sostanze teoricamente riutilizzabili, le quali, per le circostanze di fatto in cui si trovano o per la destinazione data loro dal detentore, appaiono finalizzate in tal senso.
Secondo la giurisprudenza, ai fini della qualificazione di oggetti o sostanze come sottoprodotto e, quindi, non come rifiuto, incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ad un ulteriore utilizzo.
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