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  • Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Il nuovo disastro ambientale: la condotta

Aggiornamento: 20 mag 2022

La L. 28.5.2015 n. 68 sugli ecoreati ha introdotto, fra l’altro, il “disastro ambientale”, inserendo l’art. 452-quater Cp.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte al pericolo.

Attesa da tempo, la nuova fattispecie è già ampiamente criticata.

L’“alterazione dell’equilibrio di un ecosistema”, prevista al n. 2), manca di quella “capacità distruttiva delle cose” connaturata a tutte le ipotesi di disastro contemplate dai delitti contro l’incolumità pubblica (Titolo VI CP) ed indicata dalla Corte costituzionale nel 2008 come elemento indefettibile del concetto di “altro disastro”.

Le nuove norme, purtroppo, non definiscono il concetto di “ecosistema”, presumibilmente le componenti, che formano un sistema unitario e identificabile quali un lago, un bosco, un fiume, il mare.

Tuttavia, il legislatore utilizza sistematicamente il concetto di “ecosistema” come se fosse qualcosa di diverso rispetto all’ambiente.

Si consideri l’art. 452-bis CP sull'“Inquinamento ambientale”, ove l’ecosistema è altro sia rispetto alle singole matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), sia rispetto alla “biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna”.

Inoltre, l’aver posto al n. 3) l’“offesa alla pubblica incolumità” come forma di disastro autonoma e alternativa rispetto all’“alterazione di un ecosistema”, comporta che oggi possa aversi “disastro ambientale” in presenza del mero pericolo per l’incolumità pubblica anche in assenza di un qualsivoglia danno all’ambiente (n. 3).

Si tratterebbe, quindi, di un reato di mera condotta che può dirsi integrato qualora la condotta posta in essere dall’agente appaia idonea a cagionare la morte o le lesioni di un numero indeterminato di persone.

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