La bancarotta è un reato, proprio dell'imprenditore commerciale dichiarato fallito oppure degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società fallite.
Tuttavia, il reato può essere contestato in regime di concorso anche a soggetti diversi come l'amministratore di fatto e altri concorrenti esterni.
Si considera „amministratore di fatto“ colui che abbia compiuto condotte significative nella gestione della società per un tempo apprezzabile. Deve pertanto trattarsi di un apporto di rilievo e non di un contributo marginale. Elementi tipicamente sintomatici della „amministrazione di fatto“ sono le relazioni con fornitori e clienti, la sottoscrizione di lettere inerenti l'attività sociale, l'incasso di somme o l'emissione di titoli che vincolano l'impresa e, più in generale, l'interessamento del soggetto al buon andamento della società.
Nella bancarotta è altresì configurabile il concorso del soggetto estraneo alla compagine sociale, che pur non essendo amministratore di fatto, dolosamente concorra alla realizzazione del delitto, consapevole del depauperamento del patrimonio aziendale. Un caso tipico è quello del professionista (ad es. il legale del fallito) che non si limiti a dare meri consigli, prendendo al contrario l'iniziativa di ideare e programmare personalmente atti di distrazione o pagamenti preferenziali poi posti in essere.
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