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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Disposizioni penali applicabili al concordato preventivo

Secondo l'ultimo comma dell'art. 216 L.fall. la condanna per bancarotta fraudolenta comporta le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata „fissa“ di 10 anni.

La bancarotta, però, è realizzabile mediante condotte molto diverse per tipo ed effetti. Proprio per questa ragione sono previste pene da 3 a 10 anni.

L'applicazione di eventuali circostanze attenuanti o le diminuenti previste dai riti alternativi consentono in molti casi di scendere sotto i 3 anni di pena “detentiva” per bancarotte meno gravi.

La conseguenza è che la pena accessoria di 10 anni di interdizione ad esercitare uffici direttivi può diventare ben più afflittiva di quella principale di tipo detentivo.

É stata pertanto sollevata una questione di costituzionalità della norma sotto vari profili:

  • verrebbero trattate rigidamente allo stesso modo condotte di rilievo penale diverso (con violazione dell'art. 3 cost.)

  • una pena accessoria assai più lunga di quella principale, di tipo detentivo, non riconoscerebbe al cittadino il pieno diritto di scegliersi un nuovo lavoro (art. 4 e 41 cost.);

  • la norma non sarebbe conforme alle esigenze di rieducazione e reinserimento sociale del condannato (art. 27 cost.).

Tutto questo mentre per condanne relative ad altri reati diversi dalla bancarotta, l'art. 37 del codice penale consente di „modulare“ la sanzione accessoria, commisurandola alla pena detentiva.

Con sentenza n. 134/12 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso, non potendo il giudice di legittimità intervenire per modificare le pene previste, in quanto tale materia è riservata al legislatore.

La pena accessoria della bancarotta fraudolenta resta pertanto fissata in 10 anni di inabilitazione ad esercitare un’impresa commerciale e ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

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