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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Confini tra discarica, deposito e abbandono di rifiuti

Aggiornamento: 20 mag 2022

La mera lettura dell’attuale dato normativo non consente di individuare in modo chiaro il confine tra discarica, deposito e abbandono di rifiuti.

La giurisprudenza ritiene configurabile il reato di discarica non autorizzata, di cui all’art. 256 d.lgs. 152/06, in presenza di una serie di parametri.

In particolare occorre un accumulo di rifiuti ripetuto nello stesso luogo, per un determinato periodo di tempo, avente carattere di definitività, in quanto destinati all’abbandono, con esclusione della successiva riutilizzazione.

Elementi sintomatici di questa fattispecie possono essere, ad esempio, l’allestimento di un’area con effettuazione di opere idonee ad ospitare una discarica (come lo spianamento del terreno, la recinzione, l’apertura di accessi ecc.), la sussistenza di un’organizzazione di persone e cose anche solo a livello rudimentale.

Per aversi discarica non è necessaria la presenza di un impianto di eliminazione dei rifiuti. Tuttavia occorre il degrado dello stato dei luoghi, costituito da un’alterazione permanente dovuta alla quantità dei rifiuti depositati abusivamente, benché la legge non preveda soglie quantitative.

Qualora un deposito temporaneo di rifiuti, ottemperante a tutti i requisiti richiesti, superi il periodo di un anno, viene anch'esso qualificato discarica, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano penale.

Pertanto, il meno grave reato di abbandono di rifiuti, previsto dall’art. 255, d.lgs. 152/06, si configura quando l’immissione nel suolo, sottosuolo o nelle acque sia effettuata occasionalmente e in misura limitata.

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