L'esecuzione di lavori edilizi in assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso configura la contravvenzione non oblabile prevista dalla lett. b) dell'art. 44 DPR 380/2001, punita con arresto fino a due anni e la concorrente pena pecuniaria.
Il termine “costruzione”, per la quale è necessario l'ottenimento del permesso di costruire, ricomprende qualsiasi manufatto o modificazione di questo. Deve comportare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ovvero una modifica dello stato dei luoghi destinata perdurare nel tempo.
Per esempio, è stato ritenuto necessario il permesso di costruire per l'ampliamento di un piazzale industriale, per la costruzione di parcheggi, basamenti in cemento armato, celle frigorifere, impianti industriali.
Rientrano nella fattispecie in questione anche il mutamento di destinazione d'uso degli immobili tramite la realizzazione di opere, anche di modesta entità e le ristrutturazioni che implichino modifiche del prospetto del fabbricato.
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