Un reato edilizio consistente nell'alterazione di un immobile richiede una effettiva relazione tra il soggetto e il bene. Secondo la giurisprudenza, nel contratto di locazione finanziaria tale relazione non è presente in capo al proprietario-concedente (banca o altra società di leasing immobiliare).
Al contrario, si tratta di un contratto che solitamente esclude l'istituto di credito dal controllo effettivo sullo stato dell'immobile. Il soggetto preposto a tale aspetto esecutivo è il legale rappresentante dell'impresa utilizzatrice del leasing (o altro soggetto da questi delegato), mentre l'istituto di credito diviene solo formalmente proprietaria dell'immobile e ciò a mero titolo di garanzia, sino al pagamento dell'ultima rata della locazione finanziaria.
Infatti è l'utilizzatore del leasing il committente dei lavori edili.
Sulla base di questi presupposti con una recente sentenza il Tribunale di Varese ha assolto il legale rappresentante dell'istituto di credito sia dagli abusi edilizi, che dai reati ambientali contestati.
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