Si considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere di rinnovo o sostituzione di parti anche strutturali di edifici, nonché di realizzazione di servizi igienici che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non modifichino la destinazione d'uso.
La manutenzione straordinaria di parti strutturali di immobili (anche sottoposti a vincolo culturale e paesaggestico) è realizzabile mediante la mera presentazione della SCIA e non necessita né del permesso di costruire né del preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela, salvo non si prospetti a priori un'alterazione dello stato dei luoghi.
Secondo la Corte di Cassazione, in zona sottoposta a vincolo, il ripristino di una vecchia pavimentazione con altra uguale oltre a lavori non comportanti interventi verticali (cioè implicanti una variazione di altezze o sagome o superfici) non necessitano della preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
La sostituzione fedele di un tetto rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria e, come tali, non soggetti a permesso di costruire ma alla sola SCIA.
Al contrario la predisposizione di una tettoia a copertura di un terrazzo non può essere qualificata quale intervento di manutenzione straordinaria: essa, ampliando l'edificio, determina in assenza del preventivo rilascio del permesso di costruire, il reato previsto dall'art. 44, DPR n. 380/01.
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