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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Difformità parziale dell'immobile dal permesso di costruire

Aggiornamento: 20 mag 2022

La lett. a) dell'art. 44 del Testo Unico per l'Edilizia (DPR 380/01) punisce con l'ammenda fino a € 10.329 la parziale inosservanza delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire (oltre ad altre violazioni). Si tratta di un reato contravvenzionale estinguibile con il pagamento di un’oblazione.

Al contrario, la totale inosservanza di quanto stabilito nel permesso di costruire costituisce il più grave reato previsto dalla lettera b) della stessa norma.

L'ipotesi prevista dalla lett. a) si riscontra quando l'opera eseguita in difformità dal progetto approvato conservi le stesse strutture essenziali autorizzate, con modifiche limitate a particolari che non incidono sul complesso dell'opera, sulla volumetria, sulla funzione o destinazione.

Nella prassi giurisprudenziale sono state ritenute difformità parziali un modico scostamento dell'immobile rispetto alla linea di confine indicata nel progetto, ma anche minuscoli aumenti di volumetria.

Tuttavia, la costruzione di vani mediante la chiusura di terrazzi non prevista dal permesso di costruire, costituisce il più grave reato di cui alla lettera b), non estinguibile con il pagamento di un'oblazione.

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