L’avvicendamento nelle cariche aziendali comporta inevitabilmente un subentro anche nelle posizioni di garanzia.
Lo stesso accade nel caso dell’avvicendamento di imprese appaltatrici, nell’esecuzione di opere o servizi. Si pensi p.es. alla sostituzione in corso d’opera dell’impresa edile.
Il problema si pone soprattutto per alcuni reati permanenti, come molte contravvenzioni, le quali sono estinguibili con il pagamento di un’oblazione. Ivi l’antigiuridicità si protrae sino alla regolarizzazione e/o rimozione della fonte di pericolo contestata, come l’omessa adozione di una misura di sicurezza sul lavoro.
Secondo la giurisprudenza, in caso di cessazione del legale rappresentante dalla qualifica prima del decorso del termine per la rimozione delle violazioni permanenti (p.es. fonti di pericolo), questi andrà ammesso all’oblazione.
In caso di cessazione della qualifica dopo il decorso del termine per la rimozione delle violazioni (e queste non siano state rimosse), permane la responsabilità penale in capo all’amministratore uscente.
Se le violazioni permangono anche successivamente, pure il nuovo legale rappresentante sarà destinatario della procedura consistente in un nuovo accertamento, nuove prescrizioni e nuova verifica sull’adempimento.
Anche per quanto riguarda i delitti, secondo la Cassazione il subentro di un altro soggetto, quale titolare di una propria posizione di garanzia, non basta ad esonerare da responsabilità i predecessori. Al contrario, il subentro può ampliare la cerchia di coloro che sono tenuti a rispondere delle conseguenze (dannose o pericolose) di eventuali omissioni.
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