top of page
  • Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Responsabilità del committente nei cantieri

Aggiornamento: 20 mag 2022

Anche dopo l’affidamento di lavori edili in appalto il committente conserva una propria porzione di responsabilità sotto due prospettive: 1. la vigilanza sull’operato dei coordinatori; 2. la sua diretta vigilanza in cantiere.

L’effetto liberatorio dagli obblighi imposti in materia di sicurezza si verifica solo a seguito della nomina del direttore-responsabile dei lavori, nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo (Art. 93 c. 1 D.Lgs. 81/2008). Questo, sempre che alla nomina si accompagni una delega con la quale si attribuiscano al responsabile dei lavori poteri decisionali unitamente a poteri di spesa.

Il committente o il responsabile dei lavori hanno pure l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi (Art. 90 c. 9). Tuttavia, ciò non significa che la verifica si debba spingere al punto da ingerirsi nell’esecuzione dei lavori.

Oltre a verifiche di tipo formale, come l’iscrizione alla Camera di Commercio dell’appaltatore e alla sua regolarità contributiva, il problema si pone specialmente quando risultino palesi i pericoli cui sono esposti i lavoratori.

Nella casistica giurisprudenziale tale evidenza è stata riscontrata nel caso di lavoratori che operavano del tutto non attrezzati, nell’allestimento di un ponteggio rudimentale privo di protezioni, vale a dire in situazioni di pericolo evidente, percepibile da chiunque.

Post correlati

Mostra tutti

Controlli sugli alimenti e reati

In Italia, aziende agricole, allevatori, confezionatori, distributori, trasportatori e ristoratori sono sottoposti a controlli rigorosi.

bottom of page