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  • Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

La posizione di garanzia ricoperta dall’imprenditore

Aggiornamento: 20 mag 2022

L'imprenditore commerciale e in genere i dirigenti di società, molto spesso ricoprono “posizioni di garanzia” a vario titolo.

Parimenti ad un genitore nei confronti dei figli minori o a un insegnate nei confronti degli alunni, anche l'imprenditore è chiamato a “garantire” l'integrità di un determinato interesse degno di tutela.

Il più importante di questi interessi è ovviamente la vita e l'integrità fisica delle persone e, quindi, dei lavoratori.

La fonte normativa di questo concetto è contenuta nell'art. 40 cpv. C.p., secondo il quale ”non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

L'imprenditore ha l'obbligo giuridico di impedire eventi dannosi o anche solo pericolosi per la salute dei lavoratori. Quindi, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve allestire le misure di sicurezza necessarie. Può farlo direttamente oppure delegando in modo rigoroso un altro soggetto aziendale idoneo.

Però, per poter incolpare qualcuno, l'evento dannoso o pericoloso, deve essere concretamente prevedibile e, come tale, evitabile dall’imprenditore.

Pertanto un infortunio sarà addebitato ad uno o più dirigenti di un reparto aziendale se emergerà che essi hanno agito con imprudenza, negligenza, imperizia o in violazione di specifiche regole tecniche di condotta che, se adottate, avrebbero impedito la verificazione di un evento prevedibile.

Contrariamente a quanto talvolta si sente dire, rispondere in ragione della propria posizione, non equivale affatto ad una forma di responsabilità oggettiva, peraltro preclusa in materia penale.

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