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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Esercizio di fatto di poteri direttivi nel campo della sicurezza sul lavoro

Aggiornamento: 20 mag 2022

Molto spesso, per diverse ragioni, alcune funzioni aziendali direttive vengono esercitate da soggetti che formalmente risultano inquadrati diversamente nell’organigramma o, addirittura, non vi compaiono affatto.

Nel campo della sicurezza sul lavoro, l’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la posizione di garanzia gravi anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto poteri riferibili al datore di lavoro o ad altro dirigente o preposto.

Del resto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale risalente agli anni ’90, l’individuazione dei destinatari degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni concretamente esercitate.

Si tratta di una chiara estrinsecazione del principio di effettività. Essa, tuttavia, non deve indurre in equivoco, in quanto non comporta l’esenzione da responsabilità di colui che, sia pure solo formalmente, ricopra una posizione che lo grava dell’obbligo di impedire eventi dannosi o pericolosi per i lavoratori (dipendenti e non).

Pertanto, in termine di responsabilità penale, le posizioni del garante formalmente incaricato e di colui che, di fatto, esercita tale funzioni non si escludono ma si cumulano.

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