In questo periodo si parta tanto dell’intelligenza artificiale, delle sue potenzialità, delle opportunità che è capace di offrire anche nel campo del diritto. Si discute molto pure della sua possibile regolamentazione, che nel vecchio continente, più che altrove, è ritenuta necessaria da molti. Di questo ed altro abbiamo ampiamente discusso al XVII convegno intermedio AIGLI, con autorevoli relatori e colleghi provenienti da tutto il modo.
Poiché indietro non si torna, specie di fonte a simili innovazioni tecnologiche, mi domando sin d’ora quali effetti l’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrebbe imprimere sui testi sacri del diritto, tra cui il Codice penale. Alludo non solo a nuove fattispecie di reato, che certamente saranno introdotte, ma anche agli effetti che l’intelligenza artificiale potrebbe avere sui modi d’imputazione soggettiva del reato.
Non è da escludere che dolo e colpa vengano integrati o affiancati da nuovi parenti istituzionali, capaci di stabilire chi debba rispondere di una decisione criminosa assunta da un algoritmo. Inoltre potrebbero rendersi necessarie nuove sagome nella compartecipazione criminosa, in grado di attribuire nuove responsabilità, discernendo tra utilizzatore, provider, inventore ed altre figure fisiche e giuridiche.
In attesa dei criteri di attribuzione di responsabilità a questi avatar che si stagliano all’orizzonte, confidiamo che non si esondi nel campo della responsabilità oggettiva.
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