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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

I presupposti della confisca come misura di prevenzione patrimoniale

Aggiornamento: 20 set




Troppo spesso in sede di proposta di misure di prevenzione patrimoniali i requisiti vengono descritti in modo superficiale, senza tenere conto della reale sproporzione, del momento in cui il bene è stato acquistato, del suo valore al momento dell’acquisto, della ricorrenza abituale di fenomeni di pericolosità sociale del soggetto, capaci di generare concreti profitti. In altre parole, sovente il collegamento tra il bene e il reato viene prospettato in modo insufficiente, perché la misura di prevenzione proposta si presenta priva dei requisiti probatori richiesti dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali consolidati.


L’art. 24, D.lgs. 159/2011, prevede la confisca dei beni sequestrati di cui il proposto, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, tuttavia la legge e la giurisprudenza hanno stabilito i presupposti di questa misura assai gravosa, atteso che essa non presuppone neppure l’accertamento della responsabilità penale, onde si tratta di fattori che dovrebbero essere ponderati in maniera assai rigorosa. Questi requisiti sono inquadrabili in quattro categorie, talvolta connotate da biforcazioni, alternative o cumuli al proprio interno, ma in mancanza anche di uno solo dei presupposti, esse non dovrebbero essere applicate.


1) La disponibilità diretta o indiretta del bene

Il primo dei presupposti oggettivi di questa misura di prevenzione patrimoniale, previsto dall’art. 24 c. 1 D.lgs. 159/11 è rappresentato dalla presenza del bene nella diretta o indiretta disponibilità del soggetto ritenuto pericoloso. Tale disponibilità, secondo la giurisprudenza, non va verificata in base alla mera relazione materiale col bene, ma a tutti quei casi in cui esso ricada nella sfera degli interessi economici del proposto, anche mediante interposizione fittizia che, nel caso del coniuge, dei figli e dei conviventi, forma addirittura una presunzione di disponibilità.


2) La sproporzione del valore dei beni da confiscare rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali del proposto e/o la loro provenienza illecita

Il secondo presupposto oggettivo della confisca di prevenzione, previsto dall’art. 24 c. 1 è costituito dalla presenza di due condizioni che possono sussistere anche in via alternativa: a) la sproporzione del valore del bene rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali del proposto, che non sia in grado di giustificare la legittima provenienza; b) la provenienza illecita del bene, sia che risulti essere frutto diretto di attività illecita, sia che ne costituisca il reimpiego.


3) La correlazione temporale

La confisca di prevenzione può colpire solo beni entrati nella disponibilità diretta o indiretta del proposto durante il periodo in cui si è manifestata la sua pericolosità sociale (SU 4880/15, Spinelli), essendo conseguentemente inidonee accumulazioni patrimoniali anteriori o successive, a meno che siano chiaramente collegate.


4) Abitualità criminosa, redditizia e significativa rispetto al reddito

Con sentenza n. 24/2019 la Corte Costituzionale ha specificato che i delitti presupposto di qualsiasi misura di prevenzione devono essere connotati da tre requisiti, fondati su elementi di fatto: a) devono essere commessi abitualmente in un significativo arco temporale; b) devono aver generato effettivi profitti in capo al proposto; c) devono aver costituito l’unico reddito del soggetto o una componente significativa di esso.

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