Anche dopo l’affidamento di lavori edili in appalto il committente conserva una propria porzione di responsabilità sotto due prospettive: 1. la vigilanza sull’operato dei coordinatori; 2. la sua diretta vigilanza in cantiere.
L’effetto liberatorio dagli obblighi imposti in materia di sicurezza si verifica solo a seguito della nomina del direttore-responsabile dei lavori, nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo (Art. 93 c. 1 D.Lgs. 81/2008). Questo, sempre che alla nomina si accompagni una delega con la quale si attribuiscano al responsabile dei lavori poteri decisionali unitamente a poteri di spesa.
Il committente o il responsabile dei lavori hanno pure l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi (Art. 90 c. 9). Tuttavia, ciò non significa che la verifica si debba spingere al punto da ingerirsi nell’esecuzione dei lavori.
Oltre a verifiche di tipo formale, come l’iscrizione alla Camera di Commercio dell’appaltatore e alla sua regolarità contributiva, il problema si pone specialmente quando risultino palesi i pericoli cui sono esposti i lavoratori.
Nella casistica giurisprudenziale tale evidenza è stata riscontrata nel caso di lavoratori che operavano del tutto non attrezzati, nell’allestimento di un ponteggio rudimentale privo di protezioni, vale a dire in situazioni di pericolo evidente, percepibile da chiunque.
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