La riforma del diritto societario ad opera del D.lgs. 17.1.2003, n. 6 ha modificato il quadro normativo dei doveri di chi è preposto alla gestione della società, regolamentando espressamente la responsabilità dell'amministratore destinatario di deleghe.
Sono stati alleggeriti gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega.
Essi sono responsabili verso la società nei limiti delle proprie attribuzioni. Il generale obbligo di vigilanza è stato sostituito con l'onere di agire informato nelle attività consiliari.
Conseguentemente, sul versante penale, la premessa normativa traccia gli esatti confini della cd. “posizione di garanzia”: gli amministratori privi di deleghe saranno ancora chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., posto che la loro responsabilità verso la società ai sensi dell'art. 2392 C.c. è rimasta immutata, ma solo nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381 c.c..
Essi risponderanno del reato doloso posto in essere dagli amministratori delegati solo al verificarsi di due condizioni:
- la consapevolezza della possibile verificazione del fatto illecito,
- l'omissione consapevole della condotta volta ad impedirlo.
Infatti, nel campo delle incriminazioni dolose, come la maggior parte dei reati fallimentari, non può farsi riferimento alla mera “conoscibilità” dell'evento, attenendo essa all'area dei reati colposi.
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