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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Profili di responsabilità penale connessi all’etichettatura

Aggiornamento: 20 mag 2022

Il consumatore ha diritto di essere informato fedelmente sulla composizione, sulle caratteristiche e sulla provenienza del prodotto.

La vendita di una cosa diversa da quella dichiarata, configura una frode punita con reclusione fino a 2 anni o con multa fino a 2.000 € (art. 515 C.p.).

Secondo la Cassazione la consegna all'acquirente di mozzarella qualificata di bufala campana d.o.p., prodotta solo in parte con latte bufalino surgelato anziché fresco, integra il reato in questione. La mera esposizione su scaffali, banchi o vetrine di prodotti diversi da quanto dichiarato sull’etichetta costituisce invece un tentativo.

L’art. 517-quater c.p. punisce con pene detentive e pecuniarie la contraffazione delle indicazioni geografiche o le denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Il comma 2 della stessa norma punisce l’introduzione in Italia e la vendita di prodotti con le sigle contraffatte di tali indicazioni geografiche (IGP) o denominazioni di origine (DOP) di prodotti alimentari.

I beni contraffatti, quelli strumentali al reato e il profitto sono assoggettabili a sequestro e poi a confisca. Se non è più possibile eseguire il sequestro esso può essere disposto dal giudice su altri beni o somme di valore equivalente.

Per questi reati è prevista altresì la responsabilità amministrativa delle imprese, con una sanzione fino a 500 quote. Ogni quota varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 €.

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