L’art. 16 D.lgs. 81/08 ammette che il datore di lavoro possa delegare moltissime funzioni afferenti la sicurezza sul lavoro. La delega può essere molto utile affinché la sicurezza in azienda possa essere monitorata costantemente da qualcuno, anche quando il datore di lavoro si trova lontano, per esempio per ragioni di business.
La legge non prevede che si possa delegare l’intera qualifica di datore di lavoro, ma solo funzioni anche molto delicate, in tema di sicurezza. Pertanto la delega, pur sgravando enormemente il datore di lavoro, non esclude l’obbligo di vigilanza (alta e non capillare) sul delegato. Per il datore permane quindi una responsabilità residuale.
Talvolta all'interno di consigli di amministrazione non vengono conferiti incarichi specifici ad alcun consigliere. In questo caso, secondo la giurisprudenza, la qualifica di datore di lavoro viene attribuita indistintamente a tutti i membri del consiglio. Ciò, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della responsabilità penale in caso di infortunio di un lavoratore.
Conviene quindi delegare specificamente un consigliere o un dipendente.
Peraltro, non vi è alcun ostacolo normativo alla delega di un esperto esterno all’impresa, alle condizioni previste dal citato art. 16.
Nelle imprese regna tutt'oggi molta confusione tra la delega di funzioni di sicurezza e la nomina del responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Deve essere chiaro che la designazione dei soggetti di tale Servizio non equivale affatto al conferimento di una delega in materia di sicurezza.
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